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Sez. 4, Sentenza n. 12021 del 04/10/1982 Ud. (dep. 17/12/1982) Rv. 156694 - 01

GIUDICE PENALE - ASTENSIONE - RICUSAZIONE - CONCORSO TRA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - PREFERENZA PER LA PRIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156694-01

GIUDICE PENALE - ASTENSIONE - RICUSAZIONE - CONCORSO TRA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - PREFERENZA PER LA PRIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 cod. proc. pen., che in caso di concorso tra ricusazione ed astensione prescrive che il Presidente decida sulla dichiarazione di astensione a norma dell'art. 63 cod. proc. pen., proposta sotto il profilo che viene così inibita alla parte privata ogni deduzione sulla scelta tra ricusazione ed astensione. Infatti la norma indicata non viola il diritto della difesa, in quanto, dando la preferenza, in un procedimento meramente interno ed amministrativo, all'istanza di astensione su quella di ricusazione, predilige l'istanza del diretto interessato, cioè del giudice. D'altro canto, la questione è irrilevante, poiché, per il combinato disposto degli artt. 67 e 63 cod. proc. pen., il fine che si propone l'istanza di ricusazione viene in ogni caso raggiunto, perché, se l'astensione non è ammessa, si decide sulla ricusazione, sempre che questa sia fondata su motivi diversi.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)