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Sez. 1, Ordinanza n. 11647 del 03/05/2025 (Rv. 674717-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674717-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

In tema di consecuzione di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 non contiene una deroga al principio della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede quella di fallimento, sicché, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alle azioni recuperatorie esperibili dal fallimento successivamente dichiarato, rileva la data di inizio della procedura concordataria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che non aveva applicato i nuovi termini di decadenza, di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento, dichiarato successivamente all'entrata in vigore dalla citata disposizione, ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo iniziato in precedenza).

Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)