Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 08/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167813 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTO EVENTUALMENTE PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EVENTUALE PRETESA ESOSA DELL'USURAIO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTO EVENTUALMENTE PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EVENTUALE PRETESA ESOSA DELL'USURAIO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Il delitto di usura è reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti. La consumazione di esso si verifica nel momento della stipulazione del patto usuraio e cioè nel momento in cui sono dati o promessi gli interessi o gli altri vantaggi usurari o il compenso usurario nell'ipotesi del capoverso dell'art. 644 cod. pen.. ne consegue che le eventuali pretese esose richieste dall'agente alla vittima non hanno Rilevanza in ordine alla consumazione del delitto, in quanto rappresentano l'ulteriore svolgimento della attività consistente nella realizzazione dell'illecito lucro. (V mass n 145323; (V mass n 120791).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)