Sez. 5, Sentenza n. 8128 del 04/04/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139441 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SVOLTA IN GENERE - SVOLTA A SINISTRA - DOVERE DEL CONDUCENTE - PRECEDENZA DI FATTO - CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ONERE DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SVOLTA IN GENERE - SVOLTA A SINISTRA - DOVERE DEL CONDUCENTE - PRECEDENZA DI FATTO - CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ONERE DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA.*
Il conducente di un veicolo che intenda eseguire una svolta a sinistra e tenuto a cedere la precedenza ai veicoli che, provenendo da direzione opposta, si vengano a trovare alla sua destra. L'eventuale errore sul calcolo della velocita del mezzo favorito e addebitabile al conducente cui spetti il dovere di cedere la precedenza; con la conseguenza che quest'ultimo non puo invocare la precedenza di fatto se, per suo errore nel computo della velocita dell'altro veicolo, si verifichi la collisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 111, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)