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Sez. 3, Sentenza n. 5208 del 17/03/2015 (Rv. 634929 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Atto inviato al rappresentante del debitore - Efficacia interruttiva - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia interruttiva dell'atto inviato dal difensore del creditore al difensore del debitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Accertamento previo sulla sussistenza di poteri rappresentativi, effettivi o apparenti, del difensore - Necessità.
Stato
decisa il 2015-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634929-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale; l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore (o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)