Sez. 1, Sentenza n. 329 del 14/02/1964 (Rv. 300404 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DISTRATTARIO - POSIZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA PRONUNCIA IN APPELLO SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DISTRATTARIO - POSIZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA PRONUNCIA IN APPELLO SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La richiesta di distrazione delle spese giudiziali, non attribuisce al difensore la qualita di parte bensi quella di semplice 'adiectus solutionis causà . Il difensore che abbia richiesto la distrazione assume la qualita di parte solamente allorche sorga controversia sulla distrazione e, cioe, quando la sentenza non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta o, comunque, quando sia in contestazione il diritto del difensore alla distrazione. Pertanto, il difensore, che ha chiesto la distrazione, non puo impugnare in proprio la sentenza per la pronuncia o l'omessa pronuncia sulle spese, ma e legittimato a proporre l'impugnazione se il giudice del merito abbia omesso di statuire sulla domanda di distrazione delle spese ed onorari o abbia rigettato l'istanza. Nel caso che il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione, la sentenza e denunciabile per Cassazione da parte del difensore interessato e, su tale capo, va cassata con rinvio ad altro giudice di merito, dato che la detta omessa pronuncia costituisce un vizio denunciabile in Cassazione e non un errore materiale correggibile con la speciale procedura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)