Sez. 3, Sentenza n. 4050 del 29/01/1982 Ud. (dep. 20/04/1982) Rv. 153284 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATI URBANISTICI COMMESSI CON VIOLAZIONE DI NORME ANTISISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATI URBANISTICI COMMESSI CON VIOLAZIONE DI NORME ANTISISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - ESCLUSIONE.*
Non è applicabile l'amnistia, ai sensi dell'art. 2 lettera C n. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, per i reati urbanistici commessi con violazione di norme antisismiche, quale che sia l'entità dei volumi illegittimi realizzati, poiché il pericolo di lesione degli interessi pubblici è presunto dal legislatore con una disciplina tecnica inderogabile, ispirata al principio della effettività della tutela della pubblica incolumità.*
Riferimenti normativi: DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)