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Sez. 1 - , Sentenza n. 19014 del 31/07/2017 (Rv. 645174 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato di gruppo - Fenomeno societario corrispondente - Gruppo di società ex art. 2497 c.c. - Direzione e coordinamento quale elemento essenziale - Crisi gestita da singole società con mero conferimento di beni e accollo di debiti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645174-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

L’istituto del concordato cd. di gruppo resta avvinto al fenomeno societario corrispondente, quale appunto il gruppo di società, oggetto di riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, da parte dell’art. 2497 e seguenti c.c., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, sicché, all’atto della crisi d’impresa, il riferimento al “gruppo” è legittimo in quanto correlato all’istituto desumibile dalla suddetta disciplina, per modo da potersi propriamente discorrere di “gruppo” in quelle (sole) dinamiche in cui una società (la capogruppo) esercita la propria attività d’impresa dirigendo e coordinando le altre. Ne consegue che il concordato di gruppo non può ammettersi nel caso di crisi gestita da parte di singole società mediante forme di aggregazione diverse dal gruppo societario propriamente inteso, limitate a meri conferimenti di beni e all’accollo di debiti tra le dette società, essendo elemento imprescindibile quello dell’autonomia delle masse attive e passive e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna società o impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)