Sez. L, Sentenza n. 7479 del 05/06/2000 (Rv. 537246 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'INAIL - Misura della liquidazione in favore dell'infortunato - Possibilità per il datore di lavoro di muovere opposizione a detta liquidazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Il datore di lavoro, convenuto in giudizio dall'Inail con l'azione di regresso ai sensi degli art. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non può dolersi della liquidazione all'infortunato di un'indennità maggiore di quella realmente spettante, sia perché, essendo estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore, non può muovere opposizione alla liquidazione operata da quest'ultimo, sia perché, essendo l'obbligo di rivalsa a favore dell'Inail pur sempre contenuto nei limiti del risarcimento dovuto all'infortunato dal datore di lavoro, è escluso che l'indebita maggiore liquidazione si risolva a danno del medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)