Sez. U, Sentenza n. 11024 del 20/05/2014 (Rv. 630846 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Portata - Modifica della qualificazione giuridica - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)