Sez. U, Sentenza n. 4681 del 18/07/1980 (Rv. 408496 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER DETERMINATE IMPRESE SUSCETTIBILI DI FALLIMENTO, PREVISTA DAL DL N 26 DEL 1979 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - LIMITI - SENTENZA DELL'AGO DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL PREDETTO DL - LEGITTIMITA - INDEBITA INGERENZA NELLA SFERA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER DETERMINATE IMPRESE SUSCETTIBILI DI FALLIMENTO, PREVISTA DAL DL N 26 DEL 1979 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - LIMITI - SENTENZA DELL'AGO DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL PREDETTO DL - LEGITTIMITA - INDEBITA INGERENZA NELLA SFERA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PA - ESCLUSIONE.*
La procedura di amministrazione straordinaria per determinate imprese, suscettibili di essere dichiarate fallite, prevista dal DL 30 gennaio 1979 n 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n 95, puo e deve essere attivata dalla pubblica amministrazione solo dopo ed in forza dell'accertamento giurisdizionale da parte del giudice ordinario dei suoi presupposti, con riguardo tanto alla situazione d'insolvenza, quanto agli altri requisiti di dimensione, caratteristiche e specialita dei debiti. Ne consegue che la sentenza, con la quale il tribunale neghi la ricorrenza di detti ultimi requisiti, e dichiari il fallimento, non esorbita dalla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ne configura un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni riservate alla pa, salva restando ogni questione di merito sulla correttezza della relativa pronuncia, che la pa e legittimata ad impugnare sia attraverso l'opposizione ex art 195 legge fallimentare, che mediante l'istanza di conversione ex art 4 del citato DL.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 4 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)