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Sez. 3, Sentenza n. 12230 del 12/06/2015 (Rv. 635789 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Previsione di mutamento di destinazione del fondo diverso dallo sfruttamento agricolo - Esclusione - Piano regolatore non ancora approvato - Irrilevanza - Previsione di mutamento da edilizio ad agricolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635789-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la mera previsione, contenuta nello strumento urbanistico, pure solo "in itinere", di un mutamento di destinazione del fondo da agricolo ad edilizio costituisce, ex art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, ragione ostativa all'esercizio del diritto di prelazione, sicché, a maggior ragione, il diritto non sussiste nell'ipotesi, inversa, in cui sia prospettabile un cambio da edilizio ad agricolo, attesa l'irrilevanza della mera potenzialità di uno sfruttamento futuro del terreno per tale ultimo scopo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)