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Sez. U, Sentenza n. 11210 del 06/11/1998 (Rv. 520458 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Termine per l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971 - Applicabilità alle procedure espropriative riguardanti opere da eseguirsi nel Comune di Napoli ex artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520458-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ

Il termine per proporre l'opposizione alla stima previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 (così come quello dell'art 51 della legge n. 2359 del 1865) non trova applicazione nelle procedure disciplinate dal D.D.L. n. 219 del 1919 (convertito nella legge n. 1290 del 1921), riguardante le opere da eseguirsi nel Comune di Napoli ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885; sicché il proprietario può proporre l'opposizione senza limiti di tempo, fino a quando il suo diritto non s'estingua per il decorso del termine di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Decreto Legge 27/02/1919 num. 219 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)