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Sez. T, Ordinanza n. 24619 del 05/09/2025 (Rv. 676439-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Concordato fiscale biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 - Rapporti tra il comma 8 e il comma 8-bis della citata disposizione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676439-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema concordato fiscale biennale, i commi 8 e 8-bis dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., con l. n. 326 del 2003, si pongono in rapporto di complementarità, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8, con la conseguenza che, in caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che l'Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di accertamento di cui a tale comma e provato che lo stesso si discosta in misura superiore al 50% rispetto a quello dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello con la quale erano stati considerati legittimamente acquisiti gli esiti dell'accertamento analitico-induttivo, fondato sulla presunzione semplice desumibile dalla differenza tra i prezzi dichiarati nei rogiti notarili e gli importi quantificati sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede del contribuente, precluso ai sensi del menzionato art. 33, comma 8).

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)