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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Testo in vigore al

Codice postale e delle telecomunicazioni

CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Art. 1

1. Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.

2. Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

3. i servizi di trasporto di pacchi e colli;

4. i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).

Art. 2

1. Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel Regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle Colonie e nei Possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.

Art. 3

1. Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.

Art. 4

1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' costituita:

  1. 1) da una Direzione generale;

  2. 2) da Direzioni compartimentali o provinciali;

  3. 3) da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.

2. I servizi sono esercitati da:

3. Uffici principali;

4. Ricevitorie;

5. Agenzie;

6. Collettorie.

Art. 5

1. Ai servizi previsti dalla presente legge l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concesioni.

Art. 6

1. Il Governo del Re puo', per grave necessita' pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli dati in concessione.

2. Puo' altresi' sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico:

3. Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

1. L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.

2. La stessa norma e' applicabile ai concessionari dei servizi stessi.

Art. 8

1. Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali e' di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.

Art. 9

1. Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.

Art. 10

1. Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.

Art. 11

1. E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.

Art. 12

1. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.

2. La pubblica Autorita', nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.