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Sez. 1, Sentenza n. 3050 del 29/03/1994 (Rv. 485975 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere | Casa coniugale - Proprietà comune degli ex coniugi - Coniuge affidatario dei figli - Allontanamento dalla stessa - Destinazione di detta casa comportante la alterazione delle condizioni economiche degli ex coniugi - Modifica dei provvedimenti giudiziari relativi ai rapporti economici dipendenti dal divorzio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485975-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere

Nel giudizio di divorzio, nel caso in cui non si debba più provvedere all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune degli ex coniugi, a seguito dell'allontanamento da essa del coniuge affidatario dei figli, senza richiesta di farvi ritorno, la destinazione della detta casa, che resta affidata alle esclusive decisioni degli ex coniugi quali comproprietari della stessa, ove ne comporti l'alterazione delle rispettive condizioni economiche, può legittimare la richiesta del correlativo riequilibrio a modifica dei pregressi provvedimenti giudiziari al riguardo dei rapporti economici dipendenti dal divorzio, che essendo adottati "rebus sic stantibus", non sono suscettibili di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)