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Sez. 1, Sentenza n. 17553 del 29/07/2009 (Rv. 609797 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Requisiti - Capitale investito - Valutazione - Rimanenze di magazzino - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609797-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE

Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall. (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)