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Sez. 2, Sentenza n. 49 del 19/01/1970 Ud. (dep. 12/09/1970) Rv. 115306 - 01

PROVA PENALE - POSSESSO DI COSE PERTINENTI AL REATO -ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA PENALE E IDENTIFICAZIONE DEL REATO COMMESSO - ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON ALTRI ELEMENTI PROBATORI.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115306-01

PROVA PENALE - POSSESSO DI COSE PERTINENTI AL REATO -ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA PENALE E IDENTIFICAZIONE DEL REATO COMMESSO - ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON ALTRI ELEMENTI PROBATORI.*

Il possesso della refurtiva non e, di per se, un elemento idoneo per l'affermazione di qualsiasi responsabilita tuttavia esso, messo in relazione con le altre risultanze processuali, puo ricollegarsi alla consumazione di diversi reati, come il furto, la ricettazione, il favoreggiamento, l'incauto acquisto. Il giudice di merito, con giudizio insindacabile dalla Cassazione quando sia adeguatamente motivato, deve coordinare l'elemento del possesso con le altre risultanze processuali ed accertare se e quale reato il possessore abbia commesso. (V 112386, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)