Sez. 1, Sentenza n. 41918 del 07/10/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245058 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Omessa rilevazione nel giudizio di legittimità del motivo concernente l'avvenuta prescrizione del reato - Ammissibilità del ricorso straordinario - Condizione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso. (Fattispecie nella quale è stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza rinvio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)