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Sez. L, Sentenza n. 5889 del 26/05/1993 (Rv. 482517 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso | Assenze del lavoro integranti un grave inadempimento - Domanda di accertamento - Conseguente intervento del giudice - Surrogabilità con l'esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro - Esclusione - Contrasto di tale domanda con l'art. 7 statuto lavoratori - Insussistenza - Sentenza relativa - Efficacia - Portata.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482517-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Nè tale intervento, in ordine a domanda di mero accertamento che una serie di assenze del lavoratore integrino un grave inadempimento costituente giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, può considerarsi surrogabile dall'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto potestativo di recesso, atteso che questo, pur legittimandosi in base alle modificazioni del rapporto di cui si chiede l'accertamento, produce un risultato giuridico diverso e ulteriore, rispetto a quello che deriverebbe dall'accertamento chiesto al giudice, suscettibile di contestazione giudiziaria tanto in ordine alla situazione giuridica della quale si è chiesto l'accertamento quanto in ordine a ulteriori e diversi profili di diritto o di fatto. Pertanto, tale domanda non contrasta con l'art. 7 legge n. 300 del 1970 e la relativa sentenza non è "inutiliter data", perché questa, ferma rimanendo la necessità che il successivo eventuale licenziamento disciplinare sia adottato con il rispetto della procedura del citato art. 7, vale a rendere incontestabile, nell'ambito di tale procedura, la situazione giuridica già accertata dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)