Sez. 3 - , Ordinanza n. 4570 del 28/02/2018 (Rv. 647603 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizione doganale - Differimento del pagamento dei tributi doganali - Stipulazione di polizza fideiussoria - Pagamento dei tributi da parte del fideiussore - Diritto di regresso nei confronti del proprietario della merce importata - Sussistenza - Comportamento illecito dello spedizioniere - Irrilevanza - Interessi sulle somme pagate nella misura di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Spettanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Nell'ambito di una spedizione doganale, se nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, lo spedizioniere doganale si avvalga della facolta` di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43 del 1973, all'uopo stipulando con una societa` di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed avente ad oggetto quale obbligazione garantita il debito inerente a detti tributi, a tale società assicurativa che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario e, dunque, dell'obbligazione garantita, non rilevando la circostanza che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere - il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana, o a far versare a colui che abbia all'uopo incaricato, le somme ricevute dall'importatore - giacche´ questo fatto non interferisce sul debito di imposta o sulla fideiussione, bensi` soltanto nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore. Da ciò consegue che, avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all'Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento, il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui all'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)