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Sez. 3, Sentenza n. 10153 del 26/09/1995 (Rv. 494109 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza penale d'appello -Cassazione con rinvio di un capo della sentenza ai soli effetti civili - Spese del giudizio penale d'impugnazione per i soli interessi civili - Pronuncia del giudice di rinvio - Normativa applicabile.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494109-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

Il giudice civile, al quale sia stata rinviata la causa per effetto di cassazione con rinvio di un capo della sentenza penale di appello ai soli effetti civili, nel pronunciare sulle spese del giudizio penale di impugnazione per i soli interessi civili, deve applicare la norma del codice di procedura penale (art. 214 dell'abrogato codice o 592, quarto comma, di quello vigente che ha contenuto identico) che impone la condanna alle spese della parte soccombente, senza contemplare la possibilità di compensazione totale o parziale della stessa.(V. Cass. penale 91/9591, RV 188208).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214, Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)