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Sez. 2, Sentenza n. 2094 del 05/07/1971 (Rv. 352785 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI - IN GENERE - NON DETERMINANTI INTERCAPEDINI DANNOSE - IRRILEVANZA AI FINI DEL COMPUTO.*
Stato
decisa il 1971-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352785-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI - IN GENERE - NON DETERMINANTI INTERCAPEDINI DANNOSE - IRRILEVANZA AI FINI DEL COMPUTO.*

Nel computo delle distanze legali tra costruzioni non deve tenersi conto, in armonia con la ratio dell'art 873 cod civ, di quegli sporti che non siano idonei a determinare per la loro struttura e collocazione intercapedini dannose o pericolose.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)