Sez. 5 - , Ordinanza n. 21069 del 02/10/2020 (Rv. 659065 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali all'importazione – Nuovo codice doganale – Collegamento tra terzo richiedente il pagamento delle royalties ed il venditore – Necessità di tale condizione a fini di prova – Esclusione – Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali all'importazione, con il nuovo codice doganale l'esistenza di un collegamento tra il terzo che richiede il pagamento delle royalties ed il venditore non è più, come invece previsto dall'art. 157, par. 1, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita, sicché la nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore ed il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)