Sez. 2, Sentenza n. 1037 del 22/04/1966 (Rv. 322076 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUI- STO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUI- STO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI.*
Il modo di Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia si basa su di una complessa fattispecie non negoziale alla cui formazione concorrono i seguenti requisiti, a- uno stato di fatto da cui risulti la destinazione di un fondo al servizio di un altro, per opere o segni visibili, che manifesterebbero la esistenza della servitu, se i due fondi appartenessero a proprietari distinti, b - una destinazione permanente, quale richiesta, di regola, dalla natura stessa della servitu, sicche il servizio sia prestato dal fondo e non rappresenti un vantaggio meramente personale e transitorio, ritratto dall'unico proprietario, senza l'animo di costituire un rapporto obbiettivo e duraturo, C - due fondi o due parti dello stesso fondo, tra cui sia costituito un tale rapporto obbiettivo, d - la separazione dei due fondi o delle due parti dell'unico fondo per effetto di atto di alienazione volontaria. In presenza di detti elementi, ed in Mancanza nell'atto di alienazione qualsiasi pattuizione al riguardo, la servitu si intende stabilita, ope legis, ed a titolo originario. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)