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Sez. 2, Sentenza n. 12255 del 03/12/1997 (Rv. 510667 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Condomino convenuto in un giudizio di revindica - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510667-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Ciascun condomino convenuto in revindica può stare autonomamente in giudizio non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, salvo che il convenuto eccepisca la titolarità esclusiva del bene stesso, dovendosi in tal caso consentire a tutti gli altri condomini di confrontare tale assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)