Sez. 4, Sentenza n. 8346 del 22/04/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150234 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELIBATIVA DEL PROVVEDIMENTO - DETERMINAZIONE DELLA PROVVISIONALE - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELIBATIVA DEL PROVVEDIMENTO - DETERMINAZIONE DELLA PROVVISIONALE - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La concessione della provvisionale ha carattere puramente delibativo e discrezionale. Consegue sia che la Determinazione del suo ammontare non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile di risarcimento del danno, sia che il giudice non ha Obbligo di motivare dettagliatamente il suo apprezzamento di fatto, sia che la decisione sul punto non è soggetta a ricorso per Cassazione. (giurisprudenza costante: sulla insussistenza della efficacia vincolante per il giudice civile Conf. Mass. 145269/80; sulla esclusione dell'Obbligo di circostanziata motivazione Conf. Mass. 147775/81; sulla incensurabilità in Cassazione Conf. Mass. 149180/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)