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Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed a funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronatica militare.

2. Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialita', in relazione alle esigenze di servizio.

3. Le specialita', i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalita' per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale.

4. Con determinazione ministeriale si provvede altresi' all'assegnazione a ciascuna specialita' ed ai passaggi da una specialita' all'altra degli ufficiali.

Art. 2

1. Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e' fissato come segue:

  1. 1) maggiore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 capitano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

----- 1.100 ----- Nel suddetto organico sono compresi un ufficiale maestro direttore del Corpo musicale e due ufficiali maestri di scherma. Nulla e' innovato alle disposizioni che regolano il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, salvo per il maestro direttore del Corpo musicale, il quale, raggiunto il limite di eta' di anni 60, puo' essere di anno in anno trattenuto in servizio permanente effettivo fino all'eta' di anni 65, sempre che conservi la piena idoneita' fisica e professionale.1

Art. 3

1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

  1. a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

  2. b) previo concorso per titoli e per esami:

    1. 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

    2. 2) dai marescialli in servizio permanente della Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche' dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

2. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

3. Il requisito dell'eta' deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4

1. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 e' conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo; dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

2. L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianita' si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto - legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' degli esami ai termine del terzo anno di corso.

Art. 5

1. L'anzianita' assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina.

2. L'anzianita' relativa dei suddetti ufficiali e' determinata, dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianita' relativa e' definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

3. A parita' di anzianita' assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 3 hanno la precedenza nel ruolo.

Art. 6

1. Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonche' agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, e' estesa, con le stesse condizioni e modalita', l'indennita' prevista, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

2. L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' prevista dall'art. 10 delle suddette norme.

3. Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.

Art. 7

1. Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'art. 6 e' stabilito in 600 unita'.

Art. 9

1. Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'art. 2, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

2. Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

3. Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonche' i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attivita' di controllo della circolazione aerea.

4. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano e' stabilito in anni 45; quello per la partecipazione al concorso per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40.

5. I concorsi debbono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

Art. 10

1. Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonche' gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

2. L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non puo' conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

3. Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

4. Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 11

1. Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

Art. 12

1. Fino alla completa copertura dei posti di capitano i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianita' di grado,

Art. 13

1. In deroga all'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronatica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nei grado stesso.

2. Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianita' di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge, i prescritti esami.