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Sez. 5, Sentenza n. 11494 del 02/05/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185122 - 01

STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - IN GENERE - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE A TITOLO DI COLPA AI SENSI DELL'ART. 57 COD. PEN. E RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185122-01

STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - IN GENERE - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE A TITOLO DI COLPA AI SENSI DELL'ART. 57 COD. PEN. E RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - INDICAZIONE.*

In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 cod. pen., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all'art. 57 cod. pen. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore. (V mass n 169148, ed ivi citate; (V mass n 158270; (V mass n 154101; (V mass n 150976; (V mass n 150398; (V mass n 138738).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)