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Sez. L, Sentenza n. 6465 del 10/06/1993 (Rv. 482745 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Stipulazione del contratto per la straordinarietà dell'attività aziendale - Legittimità - Estremi - Fattispecie relativa all'assunzione da parte di azienda esattoriale di addetti alla notificazione di cartelle esattoriali.
Stato
decisa il 1993-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482745-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. c) della legge n. 230 del 1962, la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato è consentita anche nel caso di un incremento contingente dei livelli di attività aziendale, correlato ad esigenze produttive di carattere eccezionale, che sfuggano ad una programmazione generale delle forze di lavoro, riferita all'attività ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato il presupposto della straordinarietà dell'attività in relazione all'assunzione da parte di azienda esattoriale di addetti alla notificazione di cartelle esattoriali, connessa ad una situazione imprevista e contingente di sospensione delle esazioni).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)