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Sez. 3, Sentenza n. 1144 del 22/01/2015 (Rv. 634380 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634380-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)