Sez. 2, Sentenza n. 12183 del 14/11/1991 (Rv. 474636 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie - Od onerose | Riferimento dell'ulteriore sottoscrizione alle clausole onerose e ad altre pattuizioni modificative o integrative del testo contrattuale - Specifica approvazione delle clausole onerose - Sussistenza - Esclusione.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie - Od onerose
Ai fini della specifica approvazione per iscritto delle clausole c. d. vessatorie, l'esigenza della norma di cui al capoverso dell'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta quando l'ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisca non solo alle clausole onerose ma ad altre pattuizioni modificative od integrative del testo contrattuale in precedenza sottoscritto, atteso che in tal caso, il riferimento dell'ulteriore sottoscrizione alle clausole onerose si rivela inidoneo a garantire la specifica valutazione delle clausole stesse, non potendo la consapevolezza dell'onerosità delle clausole trarsi da elementi diversi da quello della specifica approvazione per iscritto richiesto dalla norma, onde la irrilevanza sia dell'avvenuta cancellazione di taluna delle clausole stesse, sia della contiguità della sottoscrizione alla stessa clausola di approvazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)