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Sez. 6, Sentenza n. 3310 del 24/10/1996 Cc. (dep. 21/11/1996) Rv. 206087 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Termine di trasmissione al Tribunale dei decreti autorizzativi di intercettazioni - Perentorio - Violazione - Inutilizzabilità delle conversazioni intercettate poste a base della misura cautelare.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206087-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Avendo l'art. 16 legge 8 agosto 1995 n. 332 trasformato da "meramente ordinatorio" a "perentorio" il termine previsto per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero (art. 309 commi quinto e decimo cod. proc. pen.) - i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono essere allegati non solo agli atti trasmessi al G.I.P. a fondamento della richiesta della misura cautelare, ma anche - successivamente - al Tribunale in sede di riesame (o di appello ex art. 310 cod. proc. pen.), a pena di inutilizzabilità rilevabile d'ufficio delle conversazioni intercettate (sempreché il procedimento di riesame si svolga in epoca successiva all'entrata in vigore della novella citata), entro e non oltre il "quinto giorno" indicato dal menzionato comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. (in senso conforme le sentenze nn. 3313, 3315, 3316 emesse nella cc. 25 ottobre 1996, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)