Sez. 3, Sentenza n. 524 del 21/01/1987 (Rv. 450254 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - MANCATO INSEDIAMENTO DI COLTIVATORI DIRETTI SUL FONDO CONFINANTE - ONERE DELLA PROVA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - MANCATO INSEDIAMENTO DI COLTIVATORI DIRETTI SUL FONDO CONFINANTE - ONERE DELLA PROVA.*
In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario di un fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, la circostanza che nel fondo offerto in vendita non vi sia insediamento di coltivatori diretti integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso e, pertanto, deve essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)