Sez. 3, Sentenza n. 401 del 15/02/1972 (Rv. 356301 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE AL CONFLITTO D'INTERESSE CON IL SUO RAPPRESENTANTE - PROPONIBILITA EX NOVO IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE AL CONFLITTO D'INTERESSE CON IL SUO RAPPRESENTANTE - PROPONIBILITA EX NOVO IN APPELLO.*
Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, vietandolo in maniera espressa il disposto dell'art 345 cod proc civ ma e consentito proporre nuove eccezioni. Pertanto, dedotto dall'attore, in primo grado, l'inadempimento di un contratto concluso dal convenuto a mezzo di rappresentante, il convenuto puo dedurre, per la prima volta in appello in via di eccezione, una causa di invalidita relativa del contratto, costituita da conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, che rende annullabile il contratto medesimo. (V 47'71, mass n 349368; 893'68, mass n 332226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)