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Sez. L, Sentenza n. 2146 del 31/01/2011 (Rv. 615885 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Qualificazione di una dichiarazione scritta come quietanza o come transazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615885-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza che aveva qualificato come transazione la rinuncia, contenuta in un verbale di conciliazione, a "diritti rivendicati e contestati, come individuati in sede aziendale" a cui corrispondeva il versamento di una ulteriore specifica somma rispetto a quelle dovute per la cessazione del rapporto, tanto più che il verbale di conciliazione, redatto con l'assistenza sindacale, era stato stato accettato "in totale novazione del cessato rapporto di lavoro").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)