Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Testo vigente
Art. 821 Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo forestale;
c) ruolo tecnico.
c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione e commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico ...: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio ...;
c) comparto sanitario e psicologico: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria , specialita' psicologia.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 822 Modifiche al ruolo tecnico
1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico.
Sezione II. Organici
Art. 823 Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 824 Organici del ruolo dei sovrintendenti
1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Sezione III. Forza extraorganica
Art. 825 Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, e' fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 826 Contingente per la tutela del lavoro
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 810 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:82114
a) generali di divisione o di brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: (8);
b-bis) capitani/tenenti: 8;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146;
d) ispettori: 315;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 301;
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
Art. 827 Contingente per la tutela del patrimonio culturale
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 168 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 10;
d) ufficiali inferiori: 16;
e) ispettori: 44;
f) sovrintendenti: 33;
g) appuntati e carabinieri: 63.124
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Art. 828 Contingente per la tutela dell'ambiente
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 828-bis Contingente per la tutela agroalimentare
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 110;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 60.
1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 829 Contingente per la tutela della salute
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 124 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generale di divisione o brigata: 1;
b) ufficiali inferiori: 17.
b-bis) ispettori: 103.
b-ter) appuntati e carabinieri: 3
2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
Art. 830 Contingente per la Banca d'Italia
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c) ufficiali inferiori: 2;
d) ispettori: 132;
e) sovrintendenti: 40;
f) appuntati e carabinieri: 819.
2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.
L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Capo vi-bis. Corpo unico della sanità militare
Sezione I. Ruoli
Art. 830-bis Militari della Sanita' militare
1. Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.138
Art. 830-ter Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanita' militare;
b) ruolo speciale della Sanita' militare.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare.138
Art. 830-quater Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.138
Capo VII. Transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente
Sezione I. Ufficiali dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare
Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali
1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito la laurea magistrale;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>.
3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
4. I capitani e i maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli , nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 50 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173;
d) riportato negli ultimi cinque anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>.
6. I capitani e i maggiori di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.
6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8.
6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e' consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.
6-ter. Nei concorsi di cui ai commi 6-bis e 6-bis.1, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi inferiori, e' considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati gia' inquadrati in passato non possono assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu' favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza e' assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianita' di grado.
Art. 832 Transito per perdita di requisiti specifici
1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
Art. 833 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonche' degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3.
4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
Art. 833-bis Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Art. 833-ter Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello ... dell'Aeronautica militare
1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale ... dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Art. 833-quater Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture
1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture.
2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture, secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.37
Art. 833-quinquies Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare
1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.138