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Sez. 3, Sentenza n. 1427 del 25/10/1971 Ud. (dep. 08/03/1972) Rv. 120420 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ALL'UDIENZA - RAPPRESENTANZA DELL'OPPONENTE DA PARTE DI SOGGETTO MUNITO DI PROCURA SPECIALE, MA NON AVENTE LA QUALITA DI DIFENSORE - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120420-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ALL'UDIENZA - RAPPRESENTANZA DELL'OPPONENTE DA PARTE DI SOGGETTO MUNITO DI PROCURA SPECIALE, MA NON AVENTE LA QUALITA DI DIFENSORE - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione d'illegittimita costituzionale dell'art 125, comma secondo, cod proc pen, in relazione all'art 24, comma secondo della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art 125 cod proc pen, secondo cui, in linea del tutto eccezionale e limitatamente ai giudizi per reati di lievissima entita, e riconosciuta all'imputato la facolta di farsi rappresentare solamente dal difensore e la disposizione in forza della quale, fuori di questi casi, la mancata comparizione all'udienza dell'opponente a decreto penale di condanna determina l'esecutorieta del decreto medesimo, ancorche l'opponente abbia conferito con procura speciale ad altra persona il potere di rappresentanza, non si pongono in contrasto con la garanzia difensiva costituzionale, in quanto con essa non si e voluto affatto statuire che le modalita dell'Esercizio del diritto di difesa debbano essere necessariamente le medesime per ogni tipo di procedimento e per ogni fase processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)