Codice civile
Testo in vigore al
Art. 253 Inammissibilita' del riconoscimento
1. In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
1. Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.111112a
2. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
1. Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilita' del riconoscimento
1. Il riconoscimento e' irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
1. E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
2. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 260
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
1. Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
1. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
2. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.105
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
2. L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.
3. L'azione e' imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto
1. Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.
2. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.
Art. 265 Impugnazione per violenza
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.
2. Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Art. 267 Trasmissibilita' dell'azione
1. Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
1. Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2. Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'
1. La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
2. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
3. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 272
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
1. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
2. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
3. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.