Sez. 2, Sentenza n. 1987 del 20/07/1963 (Rv. 263070 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - SPESE PER IL CORREDO NUZIALE ECCEDENTI NOTEVOLMENTE LA MISURA ORDINARIA - RIDUZIONE A SOMMA DI DANARO SOGGETTA AL PRINCIPIO NOMINALISTICO.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - SPESE PER IL CORREDO NUZIALE ECCEDENTI NOTEVOLMENTE LA MISURA ORDINARIA - RIDUZIONE A SOMMA DI DANARO SOGGETTA AL PRINCIPIO NOMINALISTICO.*
Le spese per il corredo nuziale, soggette a collazione per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art 742 cod civ), si sostanziano in una somma di denaro, a cui si applica il principio nominalistico, a norma del combinato disposto degli artt 751 e 1277 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)