Agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approvo' e rese esecutoria la convenzione stipulata il 29 luglio 1925 per la concessione alla Societa' Bergamsca Autovie della costruzione e dell'esercizio della strada, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Milano e Bergamo;
Ritenuto che con l'art. 9 del detto Nostro decreto venne dichiarata esente dai diritti di segreteria la convenzione approvata e ne fu autorizzata la registrazione col pagamento della sola tassa fissa di L. 10;
Che pero' non furono accordate le medesime agevolazioni fiscali consentite in data posteriore alle altre Societa' concessionarie di autostrade, e precisamente la registrazione con la medesima tassa fissa anche degli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue dipendenze ed accessori;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere alla estensione di tali norme anche nei riguardi dell'autostrada Milano-Bergamo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione della detta autostrada, sue pertinenze ed accessori.
Art. 2
1. Il presente decreto andra' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Crollalanza - Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 45. - Mancini.