Sez. 1, Sentenza n. 2050 del 21/10/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157823 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MANCANZA - NOZIONE - CONTRADDITTORIETÀ - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MANCANZA - NOZIONE - CONTRADDITTORIETÀ - NOZIONE.*
Il vizio di Mancanza di motivazione può sussistere solo quando sia stato trascurato ogni esame su elementi di decisiva importanza, la cui valutazione avrebbe potuto portare ad una diversa decisione, ovvero quando il giudice, partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti al lume della logica comune, sicché difetti ogni nesso razionale tra premessa e conclusioni, con conseguente impossibilità di ricostruire l'"iter" logico della motivazione, di cui sussiste solo l'apparenza. Il vizio di contraddittorietà di motivazione è configurabile solo quando le ragioni logico - giuridiche di uno stesso fatto o di un complesso di fatti, aventi influenza determinante per il "thema decidendum", siano reciprocamente inconciliabili, nel senso che si escludono o si rendono inconciliabili vicendevolmente. (V mass n 141125 sulla contraddittorietà; (V mass n 143015; (V mass n 140469 sulla Mancanza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)