Sez. U, Sentenza n. 9156 del 05/04/2024 (Rv. 670664-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Valutazione preliminare dei nuovi elementi - Modalità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In ragione della natura straordinaria dell'impugnazione per revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna, anche nella fase rescindente la valutazione degli elementi addotti al fine di capovolgere la decisione di condanna non può essere superficiale, ancorché sommaria, ma va necessariamente compiuta una verifica preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza o, di contro, sulla non decisività delle allegazioni poste a sostegno dell'istanza; conseguentemente, il giudizio preliminare di ammissibilità ha il medesimo ambito della fase di revisione, differenziandosene, tuttavia, per essere caratterizzato da un vaglio prognostico, che non necessita di scandaglio approfondito ed è limitato alla valutazione dell'attitudine astratta dei nuovi elementi, apprezzati insieme ai pregressi, a scardinare la statuizione di colpevolezza.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)