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Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 31/08/1966 (Rv. 324465 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - NATURA DELL'OBBLIGAZIONE INERENTE ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITA PROFESSIONALE - RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA PER INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324465-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - NATURA DELL'OBBLIGAZIONE INERENTE ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITA PROFESSIONALE - RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA PER INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*

L'obbligazione inerente alla prestazione di attivita professionale costituisce un'obbligazione di mezzi e non gia di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, S'impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Per aversi, pertanto, inadempimento da parte del professionista non basta il semplice fatto del risultato mancato, ma occorre la prova - che incombe al committente - che cio sia dipeso da difettosa esecuzione dell'opera e, nel caso che sia richiesta la risoluzione del contratto, che i vizi o le difformita dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea allo scopo. (Cfr.961-61' 3329-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)