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Sez. L, Sentenza n. 5061 del 15/03/2016 (Rv. 639224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento orale o in forma scritta - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inefficace il licenziamento di cui il datore di lavoro aveva allegato in giudizio l'intimazione scritta, in carenza di prova del rispetto della detta forma, non risultando dimostrato che l'atto prodotto in causa fosse stato predisposto per il recesso in parola).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)