Sez. 1, Sentenza n. 3518 del 25/10/1968 (Rv. 336674 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARI E DI FATTO - PROVA - ELEMENTO OBIETTIVO - ELEMENTO SUBIETTIVO - NECESSITA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARI E DI FATTO - PROVA - ELEMENTO OBIETTIVO - ELEMENTO SUBIETTIVO - NECESSITA.*
Perche si abbia la prova dell, esistenza di una societa di fatto, nei rapporti interni tra i soci, occorre che siano accertati l, elemento obiettivo, rappresentato dall, esistenza di un fondo comune, costituito dal conferimento di capitali con l, alea comune del guadagno e delle perdite, nonche l, elemento subiettivo dell, affectio societatis, cioe dell, intenzione pattizia dei contraenti di stringere tra loro un vincolo di collaborazione allo scopo di conseguire un interesse comune. Conf. Alla sent. N. 1040-66, massima n. 322085.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)