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Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 10/01/1995 Ud. (dep. 11/02/1995) Rv. 200353 - 01

Demanio | Demanio marittimo - Contravvenzioni - Depenalizzazione di cui alla legge n. 561 del 1993 - Ambito di applicazione - Occupazione con "corpo morto" del demanio marittimo - Illiceità penale - Persistenza.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200353-01

Demanio

L'art. 1161 cod. nav., come modificato dall'art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 561, assoggetta alla sola sanzione amministrativa l'occupazione, attuata con un veicolo, di limitati tratti di demanio marittimo, avendo il legislatore inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante; continua a sussistere, viceversa, la rilevanza penale dell'occupazione di uno dei beni demaniali marittimi indicati all'art. 28, lett. a), b), c), cod. nav., mediante un "corpo morto" collocato in maniera duratura sul fondo marino ed utilizzato per l'ormeggio.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)