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Sez. 3, Sentenza n. 2427 del 09/02/2004 (Rv. 569997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denunzia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n.5 cod.proc.civ., sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non già più proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente viziate per contraddittorietà della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)