Sez. 5 - , Sentenza n. 4595 del 14/02/2023 (Rv. 666825 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Consolidato nazionale - Perdite successive all’esercizio del diritto di opzione - Trasferimento delle perdite alla "fiscal unit" - Cooperativa consolidante in regime di esenzione dell’utile - Limite ex art. 84, comma 1, TUIR - Applicazione - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite "ipso iure" alla "fiscal unit", la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all' art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR, esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, TUIR.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DM min. EFI 09/06/2004 art. 7 com. 1 lett. A, DM min. EFI 09/06/2004 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)