Sez. 1, Sentenza n. 3711 del 07/01/1985 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168801 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La motivazione per relationem è ammessa e pienamente legittima a condizione che il giudice, nel richiamare gli argomenti accusatori adottati dalla sentenza di primo grado, si pronunci sulla fondatezza dei motivi di gravame e, comunque, riesamini i punti devoluti con tali motivi. In Mancanza di ciò, il giudice si sottrae all'Obbligo della valutazione critica della decisione impugnata e, quindi, viola il principio del doppio grado di giurisdizione. (V mass n 132555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)